DIRITTO TRIBUTARIO IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI, TERMINE DI DECADENZA PER L’AZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

DIRITTO TRIBUTARIO IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI, TERMINE DI DECADENZA PER L’AZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

In tema di Tributi locali, l’art. 1 co. 163 L.296/2006 (finanziaria 2007) stabilisce che “nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è diventato definitivo” e secondo la Suprema Corte di Cassazione, con l’introduzione nell’ordinamento di questa disposizione, applicabile anche ai rapporti tributari ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge, il legislatore ha inteso porre rimedio alla situazione di indeterminato assoggettamento del contribuente all’attività di riscossione dell’amministrazione finanziaria ritenuta illegittima dalla Corte Costituzionale conn sentenza n°280/2005.

Commissione Tributaria Provinciale di Roma