Inapplicabilità degli artt. 1453 e 1458 c.c. ai contratti di lavoro. Efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto.

Inapplicabilità degli artt. 1453 e 1458 c.c. ai contratti di lavoro. Efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto.

Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 10834_2019

Con sentenza n. 10834 del 5.12.2019, il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, ha ritenuto la non applicabilità degli artt. 1453 e 1458 codice civile ai contratti di lavoro, per i quali – osserva il giudicante – il legislatore ha previsto una disciplina ad hoc, contenuta nel Titolo V del codice civile ed integrata con le leggi speciali emanate in materia. Il Giudice ha, dunque, chiarito che, in caso di inadempimento del lavoratore, il datore di lavoro può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato (per giusta causa e/o giustificato motivo soggettivo) unicamente attivando la procedura di contestazione disciplinare di cui all’art. 7 della L. n. 300/1970. E’, invece, preclusa la possibilità, per il datore di lavoro, di richiedere la risoluzione giudiziale del rapporto di lavoro.

Il Giudice ha, altresì, precisato che il decreto ingiuntivo, avente ad oggetto il pagamento delle retribuzioni e/o del TFR, che non venga opposto nei termini di legge copre, con efficacia di giudicato, ogni questione attinente l’esecuzione del rapporto di lavoro, relativamente al periodo oggetto di richiesta in sede monitoria.
La richiesta del datore di lavoro di restituzione delle medesime somme oggetto del decreto ingiuntivo non opposto si pone, quindi, in contrasto con il principio di cosa giudicata sostanziale ex art. 2909 c.c.